Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 615, recante «Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati», quale risulta dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è innanzitutto riconducibile alla materia «professioni», che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è materia di legislazione concorrente;
rilevato peraltro che gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sono nel senso che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, residuando alla competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
considerato inoltre che, intervenendo il provvedimento sul regime di incompatibilità della professione di avvocato con lo status di pubblico dipendente, rileva altresì - almeno con riguardo ai dipendenti delle amministrazioni statali - la potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) («Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano aspetti critici per quanto attiene alla competenza della I Commissione,
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